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Giovedì 19 Giugno 2008 09:28

ICI 2008

L’ICI sulla prima casa è stata abolita a partire dall’anno 2008.
Il 28 maggio 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 93/2008 che prevede l'esenzione, a partire dalla rata di giugno 2008, dal pagamento dell'imposta per le abitazioni principali (immobili nei quali il soggetto passivo ha la residenza anagrafica) e relative pertinenze.

Sono esclusi dall'esenzione gli immobili accatastati con categoria A1, A8 e A9 sui quali si paga l’ICI applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dal Consiglio Comunale.

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ICI: il decreto fiscale

IL DECRETO FISCALE

Il d.l. 93/2008 e' entrato in vigore il 29/5/08 e ha introdotto alcuni sgravi fiscali.

ESENZIONE ICI PER LA PRIMA CASA
A decorrere dal 2008 (gia' fin dall'acconto di Giugno) l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale non e' piu' soggetta al pagamento dell'ICI (imposta comunale sugli immobili). Costituiscono eccezione e unita' immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 (abitazioni signorili, ville e castelli), per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dal regolamento comunale (di 103,29 euro elevabili a 258,23 euro oppure del 50% calcolato sull'imposta dovuta). A fronte delle minori entrate dei Comuni il decreto prevede un piano di rimborso tramite utilizzo di un fondo ad hoc inserito nel bilancio del Ministero dell'Interno.

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