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Ufficio Tributi
Responsabile: rag. Stefano Vicca
Recapito telefonico: 0776/367456
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ICI
Imposta comunale sugli immobili, è stata istituita
con D. Lgs. 30 dicembre 1992, n°504. E' un'imposta
che si applica sugli immobili (fabbricati, aree fabbricabili,
terreni agricoli) siti nel territorio del Comune,
a qualsiasi uso destinati e indipendentemente dal
fatto che siano o meno utilizzati.
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Chi deve pagare
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L' I.C.I. è dovuta da tutti coloro
che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni
agricoli non ricadenti in aree montane o di collina,
come proprietari oppure come titolari di diritti reali
di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi,
superficie, ecc.), anche se non residenti in Italia.
Devono essere effettuati versamenti distinti nel caso
di immobili posseduti in comuni diversi; si deve effettuare
un unico versamento per tutti gli immobili posseduti
nello stesso comune. |
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Come si paga I rata
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Entro il 30 giugno deve essere versato
l'acconto (pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata
sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici
mesi dell'anno precedente)
II rata: dal 1° al 20 dicembre deve essere versato
il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con
eventuale conguaglio sulla prima rata versata. |
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Dove si paga
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Presso gli uffici postali, utilizzando
il bollettino di c.c.p. n° 17174038 intestato a
"Comune di Cervaro - Servizio Tesoreria I.C.I."
che verrà recapitato al domicilio fiscale del
contribuente, o che in caso di mancato recapito, sarà
disponibile presso l'Ufficio Tributi del Comune. |
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Le aliquote ICI per l'anno 2005
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Per l'anno 2005 il Comune di CERVARO ha
stabilito le seguenti aliquote:
aliquota ordinaria : 6.50 per mille;
aliquota ridotta : 5 per mille, per l'abitazione principale
e sue pertinenze, a condizione che il contribuente abbia
la residenza anagrafica nello stesso comune ove abitualmente
dimora. |
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Detrazione abitazione principale
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Sull'imposta dovuta per l'abitazione principale
si applica una detrazione di euro; 103,29.
L'ammontare della detrazione, che non trova totale capienza
nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può
essere computato, per la parte residua, in diminuzione
dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione
principale medesima, appartenenti al titolare di questa.
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FABBRICATI
Ai fini dell'imposta si intende per fabbricato l'unità
immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel
catasto edilizio urbano.
L'imposta si calcola moltiplicando l'aliquota stabilita
dal comune per la rendita catastale dell'immobile
aumentata del 5% e moltiplicata per uno dei seguenti
coefficienti, a seconda del tipo di immobile,:
AREE FABBRICABILI
Ai fini dell'imposta si intende per area fabbricabile
l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli
strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero
in base alle possibilità effettive di edificazione
determinate secondo i criteri previsti agli effetti
dell'indennità di espropriazione per pubblica
utilità. L'imposta si calcola applicando l'aliquota
stabilita dal comune al valore venale in comune commercio.
TERRENI AGRICOLI
Ai fini dell'imposta si intende per terreno agricolo
quello adibito all'esercizio delle attività
indicate nell'art. 2135 del codice civile. I terreni
agricoli situati nel Comune di Cervaro sono esenti
dall' imposta ai sensi dell'art. 7, comma 1 - lett.
h- del D. Lgs. n° 504/92 (vedi L. 27.12.77 n°
984 e Circolare Ministero Finanze 14/06/1993 n°9).
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| Il
Sindaco Ennio Marrocco |
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